Max Club Associazione Sportiva Dilettantistica (di seguito denominata “Associazione”), vuole essere per tutti un luogo in cui le persone si sentono accolte e al sicuro.
Con questo obiettivo viene adottato il presente Modello organizzativo e di controllo dell’attività sportiva come previsto dal comma 2 dell’articolo 16 del D.Lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021, che integra il documento "Principi di riferimento del modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001" (c.d. Modello 231), alla luce delle “Linee guida per la predisposizione dei modelli organizzativi e di controllo dell’attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione”, già adottate da UISP APS.
CONOSCERE I PROPRI DIRITTI
A tutti i tesserati e le tesserate sono riconosciuti i diritti fondamentali:
ad un trattamento dignitoso e rispettoso in ogni rapporto, contesto e situazione in ambito associativo;
alla tutela da ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere e ogni altra condizione di discriminazione, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettiva, relazionale o sportiva;
a che la salute e il benessere psico-fisico siano garantiti come prevalenti rispetto a ogni risultato sportivo.
SI E’ CONSAPEVOLI DI COSA SIGNIFICHI L’ABUSO IN CONTESTI SPORTIVI? COME INDIVIDUARE LE PERSONE A RISCHIO E LE FORME DI POTERE NELLO SPORT?
Il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni (cd. Responsabile safeguarding) crea o diffonde contenuti utili ad una corretta percezione del rischio diretti ai collaboratori, atlete/i e relativi familiari per approfondire le tematiche e favorire il confronto, per valutare, riguardo attività, manifestazioni, eventi, sia le misure di prevenzione che quelle di segnalazione e gestione dell’abuso.
SENTI CHE I TUOI DIRITTI SONO STATI VIOLATI?
Nelle attività organizzate dall’Associazione ti senti isolata/o o intimidita/o? Ti senti forzata/o dai tecnici a svolgere un’attività fisica non appropriata, magari perché sei infortunata/o? Ti senti a disagio per battute sessualmente esplicite o hai subito molestie sessuali fisiche? Hai visto altre persone subire abusi all’interno dell’Associazione? Hai provato a segnalare il problema al dirigente o al tecnico ma non hanno fatto nulla? Puoi rivolgerti al Responsabile safeguarding.
L'Associazione ed il Responsabile safeguarding si impegnano ad informare gli iscritti sui canali messi a disposizione per fare una segnalazione. Tali recapiti saranno comunicati direttamente, con moduli cartacei, e-mail, sito web ed ogni altra modalità possa ritenersi utile.
Il Responsabile è pronto ad ascoltarti e ad accogliere le segnalazioni di abusi che senti di aver subito o di comportamenti che hai visto adottare anche nei confronti di altre persone. Il suo ruolo è anche quello di esaminare tutte le azioni che possano migliorare la qualità della vita associativa. Se vuoi, puoi chiedere che le dichiarazioni non siano verbalizzate e trasmesse agli organi competenti: il Responsabile è tenuto a rispettare questa volontà, a meno che non sia evidente o accertata la responsabilità del segnalante per reati di calunnia o diffamazione o comunque per illeciti integrati mediante la stessa segnalazione.
ANALISI, VALUTAZIONE E MITIGAZIONE DEI RISCHI
I COLLABORATORI
L’organo amministrativo deve interrogarsi in merito a come vengono selezionate e formate le risorse umane valutando aspetti quali:
analisi dei relativi curricula;
acquisizione del certificato penale da parte del datore di lavoro con riferimento ai collaboratori retribuiti e volontari che hanno rapporti diretti con minori;
attivazione di percorsi di informazione/formazione sul tema, partecipazione a corsi e incontri promossi dagli organismi sportivi affilianti.
COME SI CARATTERIZZA LA VITA NEGLI SPOGLIATOI
Misure di sicurezza: salvo che nel corso di manifestazioni sportive, nell’impianto sportivo accedono gli associati e tesserati e gli esercenti la potestà genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti e delle atlete ovvero a loro delegati. Gli esercenti la potestà genitoriale di minori, interdetti e inabilitati, accedono all’impianto per dar loro supporto, ma non interferiscono con le attività didattiche, di allenamento e/o sportive, partecipando a momenti di confronto pianificati con istruttori/allenatori.
Durante le sessioni di allenamento o di prova non è consentito l’accesso agli spogliatoi a utenti esterni o genitori/accompagnatori, se non previa autorizzazione da parte di un tecnico o dirigente e, comunque, solo per eventuale assistenza a tesserati e tesserate sotto i 6 anni di età o con disabilità motoria o intellettivo/relazionale.
COME SI ORGANIZZA L’AMBIENTE IN INFERMERIA
In caso di necessità, fermo restando la tempestiva richiesta di intervento al servizio di soccorso sanitario qualora necessario, l’accesso all’infermeria è consentito a medico/a sociale o, in caso di manifestazione sportiva, al medico/a di gara o, in loro assenza, a una persona tecnica formata sulle procedure di primo soccorso esclusivamente per le procedure strettamente necessarie al primo soccorso nei confronti della persona offesa. La porta dovrà rimanere aperta e, se possibile, dovrà essere presente almeno un’altra persona (atleta, tecnico, dirigente, collaboratore, ecc).
COME SI ORGANIZZANO LE TRASFERTE
In caso di trasferte che prevedano un pernottamento, agli atleti e alle atlete dovranno essere riservate camere, eventualmente in condivisione con atlete o atleti dello stesso genere, diverse da quelle in cui alloggeranno tecnici, dirigenti o altre persone dello staff, salvo nel caso di parentela stretta. Durante le trasferte di qualsiasi tipo è dovere degli accompagnatori vigilare sugli atleti e atlete accompagnati, soprattutto se minorenni, mettendo in atto tutte le azioni necessarie a garantire l’integrità fisica e morale degli stessi ed evitare qualsiasi comportamento rilevante ai fini del presente modello.
L’IMPEGNO NEL GARANTIRE PARI DIRITTI E OPPORTUNITÀ
L’Associazione deve garantire ai tesserati pari diritti e opportunità, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettiva, relazionale o sportiva.
Per questo motivo, si impegna a garantire:
l’accesso alla pratica sportiva ai diversamente abili prevedendo, come requisito preferenziale in sede di selezione delle risorse umane, curriculum di studi e di esperienza inerenti;
nel caso di manifestazioni ed eventi organizzati con la somministrazione di pasti, gli stessi prevedano scelte anche in base ad eventuali allergie/intolleranze/scelte religiose/esigenze dietetiche che vengono richieste ai partecipanti;
la programmazione di iniziative interculturali per favorire la reciproca conoscenza degli associati provenienti da Paesi diversi;
COME SI CONTRASTANO COMPORTAMENTI LESIVI E COME SI GESTISCONO LE SEGNALAZIONI?
In caso di presunti comportamenti lesivi, da parte di tesserati/e o di persone terze nei confronti di altri tesserati/e, soprattutto se minorenni, deve essere tempestivamente segnalato (entro le 24 ore) al Responsabile safeguarding
In caso di comportamenti che si ritengono penalmente rilevanti, il Responsabile safeguarding deve notificare i fatti di cui è venuto a conoscenza alle forze dell’ordine.
L’Associazione garantisce l’adozione di misure tese a prevenire qualsivoglia forma di vittimizzazione secondaria dei tesserati e tesserate che abbiano in buona fede:
presentato una denuncia o una segnalazione;
manifestato l’intenzione di presentare una denuncia o una segnalazione;
assistito o sostenuto un altro tesserato/a nel presentare una denuncia o una segnalazione;
reso testimonianza o audizione in procedimenti in materia di abusi, violenze o discriminazioni;
intrapreso qualsiasi altra azione o iniziativa relativa o inerente alle politiche di safeguarding.
Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità.
QUALI SANZIONI SI APPLICANO?
A titolo esemplificativo e non esaustivo, i comportamenti sanzionabili possono essere ricondotti a:
mancata attuazione colposa o violazione dolosa delle misure indicate nel Modello e nel Codice di condotta;
violazione delle misure poste a tutela del segnalante;
aver effettuato segnalazioni infondate con dolo o colpa grave;
aver violato gli obblighi di informazione nei confronti dell’Associazione;
aver violato le disposizioni concernenti le attività di informazione, formazione e diffusione nei confronti dei destinatari del presente modello;
atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione e la mancata applicazione del presente sistema disciplinare.
Le sanzioni comminabili sono diversificate in ragione della natura del rapporto giuridico intercorrente tra l’autore della violazione e l’Associazione, nonché del rilievo e gravità della violazione commessa.
A) SANZIONI NEI CONFRONTI DEI COLLABORATORI RETRIBUITI
I comportamenti tenuti dai collaboratori retribuiti in violazione delle disposizioni del presente modello, inclusa la violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell’Associazione, e della documentazione che ne costituisce parte integrante, sono definiti illeciti disciplinari.
Nei confronti dei collaboratori e collaboratrici retribuiti, possono essere comminate le seguenti sanzioni, che devono essere commisurate alla natura e gravità della violazione commessa, all’età di chi l’ha commessa:
richiamo verbale per mancanze lievi;
ammonizione scritta nei casi di recidiva delle infrazioni;
multa in misura non eccedente l’importo di cinque ore di retribuzione;
sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di giorni 15;
risoluzione del contratto e, in caso di collaboratore socio dell’Associazione, radiazione dello stesso.
Ai fini del precedente punto:
incorre nel provvedimento disciplinare del richiamo verbale per le mancanze lievi il collaboratore che violi, per mera negligenza, le procedure associative, le prescrizioni del Codice di condotta o adotti, nello svolgimento di attività sensibili, un comportamento non conforme alle prescrizioni contenute nel presente modello, qualora la violazione non abbia rilevanza esterna;
incorre nel provvedimento disciplinare dell’ammonizione scritta il collaboratore che risulti recidivo, durante il biennio, nella commissione di infrazioni per le quali è applicabile il richiamo verbale e/o violi, per mera negligenza, le procedure aziendali, le prescrizioni del Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione o adotti, nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni contenute nel presente modello, qualora la violazione abbia rilevanza esterna;
incorre nel provvedimento disciplinare della multa non eccedente l’importo di 5 ore della normale retribuzione il collaboratore/ la collaboratrice che risulti recidivo, durante il biennio, nella commissione di infrazioni per le quali è applicabile l’ammonizione scritta e/o, per il livello di responsabilità gerarchico o tecnico, o in presenza di circostanze aggravanti, leda l’efficacia del presente modello con comportamenti quali:
l’inosservanza dell’obbligo di informativa al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni; l’effettuazione, con colpa grave, di false o infondate segnalazioni inerenti alle violazioni del Modello o del Codice di condotta, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione;
la violazione delle misure adottate dall’Associazione volte a garantire la tutela dell’identità del segnalante; la reiterata inosservanza degli adempimenti previsti dalle prescrizioni indicate nel presente modello, nell’ipotesi in cui riguardino un procedimento o rapporto in cui è parte la Pubblica Amministrazione (ivi comprese le Autorità sportive);
incorre nel provvedimento disciplinare della sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di 15 giorni il collaboratore/ la collaboratrice che risulti recidivo/a, durante il biennio, nella commissione di infrazioni per le quali è applicabile la multa non eccedente l’importo di 5 ore della normale retribuzione e/o effettui, con dolo, false o infondate segnalazioni inerenti alle violazioni del Modello e del Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione e/o violi le misure adottate dalla Società volte a garantire la tutela dell’identità del segnalante così da generare atteggiamenti ritorsivi o qualsiasi altra forma di discriminazione o penalizzazione nei confronti del segnalante;
incorre nel provvedimento disciplinare della risoluzione del contratto senza preavviso il collaboratore che eluda fraudolentemente le prescrizioni del presente modello attraverso un comportamento inequivocabilmente diretto alla commissione di uno dei reati ricompreso fra quelli previsti, e/o violi il sistema di controllo interno attraverso la sottrazione, la distruzione o l’alterazione di documentazione ovvero impedendo il controllo o l’accesso alle informazioni e alla documentazione agli organi preposti, incluso il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni in modo da impedire la trasparenza e verificabilità delle stesse.
B) SANZIONI NEI CONFRONTI DEI VOLONTARI
Nei confronti dei volontari e delle volontarie dell’Associazione, possono essere comminate le seguenti sanzioni, che devono essere commisurate alla natura e gravità della violazione commessa:
richiamo verbale per mancanze lievi;
ammonizione scritta nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al precedente punto 1;
allontanamento dalle strutture di allenamento e gara per un periodo non superiore a 15 giorni;
allontanamento dalle strutture di allenamento e gara per un periodo non superiore a 1 anno;
rescissione del rapporto di volontariato e, in caso di volontario/a socio/a dell’Associazione, radiazione dello stesso.
Ultimo aggiornamento: 30 dicembre 2024